Panoramica
Il regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014. Riduce le emissioni attraverso il contenimento, il recupero, la certificazione, le restrizioni sulle apparecchiature e le quote di HFC. La certificazione comprende ora anche la manipolazione sicura delle alternative.
Alcuni gas fluorurati sono PFAS o possono degradarsi formando queste sostanze persistenti. Un basso GWP non elimina quindi ogni preoccupazione ambientale. La direttiva 2012/19/UE disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compresi gli apparecchi dismessi.
Certificati e corsi di aggiornamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 definisce:
- A1: tutte le attività contemplate che coinvolgono gas fluorurati e idrocarburi, senza limiti di carica: installazione, assistenza, riparazione, controlli delle perdite, recupero e smantellamento.
- A2: le stesse attività con cariche inferiori a 3 kg, o inferiori a 6 kg per le apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate.
- B: CO₂ (R-744).
- C: ammoniaca (R-717).
- D: solo recupero di gas fluorurati, con gli stessi limiti di carica del certificato A2.
- E: controlli delle perdite di gas fluorurati senza apertura del circuito.
I titolari di certificati rilasciati ai sensi del regolamento 517/2014 devono aggiornare le proprie competenze mediante corsi di aggiornamento o una valutazione entro il 12 marzo 2029, poi almeno ogni 7 anni. La conversione non è automatica. Gli Stati membri devono riconoscere i certificati conformi ai requisiti rilasciati da altri Stati membri senza ulteriori valutazioni; possono essere richieste traduzioni.
Controlli delle perdite e registri
Per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore, gli artt. 5–6 distinguono i gas dell’allegato I, misurati in tonnellate di CO₂ equivalente, dagli HFO dell’allegato II, sezione 1, misurati in chilogrammi.
| Carica di gas dell’allegato I | Carica di HFO | Intervallo massimo senza sistema di rilevamento |
|---|---|---|
| Da 5 a meno di 50 t di CO₂ equivalente | Da 1 a meno di 10 kg | 12 mesi |
| Da 50 a meno di 500 t di CO₂ equivalente | Da 10 a meno di 100 kg | 6 mesi |
| 500 t di CO₂ equivalente o più | 100 kg o più | 3 mesi |
Un sistema di rilevamento delle perdite funzionante raddoppia questi intervalli. È obbligatorio nella fascia più alta e deve essere a sua volta controllato ogni 12 mesi.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate sono esenti al di sotto, rispettivamente, di 10 t di CO₂ equivalente o di 2 kg. Le apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate per uso residenziale sono esenti con cariche inferiori a 3 kg.
Un impianto non ermeticamente sigillato contenente 1,5 kg di R-1234yf richiede controlli periodici nonostante il basso GWP.
Dopo la riparazione, una persona certificata deve verificarne l’efficacia dopo almeno 24 ore di funzionamento, entro 1 mese. L’art. 7 impone la tenuta del registro dell’apparecchiatura per le apparecchiature soggette ai controlli delle perdite, da conservare per almeno 5 anni: quantità di refrigerante, aggiunte, recupero, personale responsabile, controlli e riparazioni.
Divieti di immissione sul mercato
Le date dell’allegato IV riportate di seguito si riferiscono al 1º gennaio:
- 2025: sistemi monosplit con cariche inferiori a 3 kg che utilizzano gas dell’allegato I con GWP ≥750.
- 2026: frigoriferi e congelatori domestici che utilizzano qualsiasi gas fluorurato.
- 2027: apparecchiature autonome di condizionamento d’aria e pompe di calore autonome, esclusi i refrigeratori, e sistemi di tipo split aria-acqua, fino a 12 kW che utilizzano gas fluorurati con GWP ≥150.
- 2029: sistemi di tipo split aria-aria fino a 12 kW che utilizzano gas fluorurati con GWP ≥150.
- 2032: apparecchiature autonome di condizionamento d’aria e pompe di calore autonome, esclusi i refrigeratori, fino a 12 kW che utilizzano qualsiasi gas fluorurato.
- 2035: sistemi di tipo split fino a 12 kW che utilizzano qualsiasi gas fluorurato.
Un monoblocco da 8 kW a R-32 rientra quindi nel divieto del 2027.
Si applicano specifiche deroghe per esigenze di sicurezza del sito. Per le apparecchiature autonome elencate, la deroga per motivi di sicurezza mantiene un limite di GWP pari a 750. L’art. 11, par. 2, consente inoltre una deroga quando le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabiliscono emissioni di CO₂ equivalente nell’intero ciclo di vita inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti conformi.
Divieti relativi all’assistenza
L’art. 13 limita l’uso dei refrigeranti per l’assistenza:
- Refrigerazione: gas vergine con GWP ≥2500 vietato dal 1º gennaio 2025; gas rigenerato o riciclato conforme ai requisiti consentito fino al 1º gennaio 2030. R-404A ha un GWP di 3922.
- Condizionamento d’aria e pompe di calore: le date corrispondenti sono il 1º gennaio 2026 e il 1º gennaio 2032.
- Refrigerazione fissa, esclusi i refrigeratori: gas vergine con GWP ≥750 vietato dal 1º gennaio 2032. R-134a, con GWP 1430, è interessato dal divieto; il gas rigenerato o riciclato conforme ai requisiti resta consentito.
Si applicano esenzioni specifiche. Il gas rigenerato richiede un’etichettatura appropriata; l’uso del gas riciclato è riservato all’impresa che ha effettuato il recupero o all’impresa per conto della quale è stato effettuato. Queste norme non impongono lo smantellamento automatico.
Quote ed eliminazione graduale degli HFC
I produttori e gli importatori devono disporre di quote di HFC assegnate dalla Commissione ai sensi degli artt. 16–17. L’allegato VII riduce il totale, misurato in tonnellate di CO₂ equivalente, fino a zero dal 2050. I tecnici non hanno una quota personale. L’art. 16, par. 2, esenta determinate forniture, compresi gli HFC importati per la distruzione.
Consiglio per l’esame: Distinguere i divieti di immissione sul mercato delle apparecchiature, le restrizioni sull’assistenza e le quote di HFC. Disciplinano attività diverse.